Art. 7.
(Incentivi per la digitalizzazione di opere musicali e la produzione di video musicali).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo del mercato dei contenuti digitali, è prevista l'erogazione di contributi alle imprese fonografiche in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, a parziale compensazione degli oneri sostenuti per la digitalizzazione di opere musicali da distribuire attraverso piattaforme telematiche ovvero per iniziative commerciali funzionali alla diffusione di contenuti digitali da immettere sui canali telematici.
      2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, è stanziata annualmente la somma di 20 milioni di euro, vincolata nei capitoli di spesa del Fondo per la musica di cui all'articolo 11.
      3. Le imprese fonografiche che intendono ottenere i contributi, devono presentare domanda al Ministero per i beni

 

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e le attività culturali che, salvo motivate eccezioni, provvede ad erogare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i contributi nella misura massima del 70 per cento ad esecutività del provvedimento deliberativo di concessione mentre la quota residua è erogata ad attività conclusa su presentazione di dettagliato rendiconto. Qualora, in sede consultiva, la differenza tra spese effettuate ed altre entrate risulti essere inferiore alla somma concessa, questa è liquidata con decurtazione almeno pari all'ammontare eccedente. La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma versata, qualora i progetti non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme.
      4. All'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «6-bis. I contributi di cui al presente articolo sono altresì destinati alle imprese fonografiche per la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di video musicali di particolare rilievo artistico-culturale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità tecniche, i tempi e il tetto massimo di risorse finanziarie da destinare ai soggetti di cui al presente comma».